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ISCRIZIONE ALL'ORDINE

ISCRIZIONE ALL’ALBO

La domanda di iscrizione all’Albo è diretta all’Ordine dei Chimici e dei Fisici nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il domicilio o l’esercizio della propria attività professionale.

Decreto del Ministero della salute 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico”

Art. 2 – “L’iscrizione all’Albo è subordinata al possesso dei requisiti di cui all’ art. 5, comma 3 del D.Lgs del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni.

L’iscrizione all’Albo è accompagnata dalle dizioni: «sezione A- Chimica», «sezione A – Fisica», «sezione B – Chimica», «sezione B – Fisica».

Agli iscritti alla sezione A dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:

  1. agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico»;
  2. agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico».

Agli iscritti alla sezione B dell’Albo spettano i seguenti titoli professionali:

  1. agli iscritti al settore Chimica spetta il titolo di «Chimico Iunior»;
  2. agli iscritti al settore Fisica spetta il titolo di «Fisico Iunior».

TABELLA A – Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore chimica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

  • LM 13 farmacia e farmacia industriale;
  • LM 54 scienza chimiche;
  • LM 71 scienze e tecnologie della chimica industriale.

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

  • Classe 14/S farmacia e farmacia industriale;
  • Classe 62/S scienze chimiche;
  • Classe 81/S scienze e tecnologie della chimica industriale.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

  • diploma di laurea in chimica;
  • diploma di laurea in chimica industriale;
  • diploma di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in chimica e tecnologia farmaceutiche;
  • diploma di laurea in farmacia.

TABELLA B – Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore chimica

Laurea in una delle seguenti classi:

  • L 27 – scienze e tecnologie chimiche;
  • L 29 – scienze e tecnologie farmaceutiche;

Laurea in una delle classi:

  • Classe 21 – scienze e tecnologie chimiche;
  • Classe 24 – scienze e tecnologie farmaceutiche.

TABELLA C – Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione A – settore fisica

Laurea magistrale in una delle seguenti classi:

  • Classe LM 17 – fisica;
  • Classe LM 58 – scienze dell’universo;
  • Classe LM 44 – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.

Laurea specialistica in una delle seguenti classi:

  • Classe 20/S – fisica;
  • Classe 66/S – scienze dell’universo;
  • Classe 50/S – modellistica matematico-fisica per l’ingegneria.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti:

  • Diploma di laurea in fisica.

TABELLA D – Titoli di studio che permettono l’iscrizione alla sezione B – settore fisica

Laurea in una delle seguenti classi di:

  • Classe L30 – scienze e tecnologie fisiche.

Diploma di laurea conseguito in base agli ordinamenti previgenti nella seguente classe:

  • Classe 25 – scienze e tecnologie fisiche.

Disposizioni transitorie – Art. 6

In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di chimico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Chimica e alla sezione B – settore Chimica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle A e B allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere o aver svolto per almeno cinque anni attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di chimico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di Chimico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

In via transitoria, per un anno e comunque fino all’adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D allegate al presente decreto e che dimostrino: a) di svolgere da almeno cinque anni attività’ di professore universitario di ruolo o aggregato, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali; b) oppure di svolgere da o aver svolto per almeno cinque anni attività’ di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità’; c) oppure di svolgere da almeno cinque anni attività’ come dirigenti o dipendenti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti; d) oppure di avere svolto da almeno cinque anni l’attività’ di esperto qualificato con relativa iscrizione all’elenco ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230; e) oppure aver conseguito la specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria.

CHIMICO EUROPEO

L’Europa conferisce ai professionisti della chimica, la qualificazione di Chimico Europeo (EurChem), rilasciata dal Comitato per l’Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB). Tale titolo può essere assegnato solo a coloro i quali siano iscritti alle Organizzazioni di Chimici che fanno parte del CICE/ECRB. Esso richiede inoltre il possesso di titoli accademici e di esperienza professionale accertati. L’obiettivo è quello di attestare che il soggetto così qualificato possieda un elevato livello di competenza, tecnica e pratica, così da facilitare la mobilità internazionale dei Chimici e favorirne l’equo trattamento a livello Europeo. Il titolo EurChem è post-nominale, ovvero è posto dopo il nome come accade per tutti i titoli accademici (PhD, MSc).

ALBO CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio)

Tutte le info alla seguente pagina web: www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/Content/Index/31628

ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione all’Albo è diretta all’Ordine dei Chimici e dei Fisici nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il domicilio o l’esercizio della propria attività professionale. (Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione all’albo, il domicilio professionale è equiparato alla residenza). Il domicilio professionale è la sede dove il professionista esercita in maniera stabile e continua la propria attività. Qualora il professionista eserciti in più sedi o liberamente su tutto il territorio, il domicilio professionale va inteso nel senso di centro principale di attività, tenuto conto della durata, della frequenza, della periodicità e della continuità delle prestazioni professionali erogate, nonché del numero di clienti e del giro di affari realizzato.

Il professionista iscritto con il requisito del domicilio professionale, che trasferisca il proprio domicilio professionale, DEVE chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo territorialmente competente per il nuovo domicilio professionale, E’ fatta salva la facoltà di chiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’albo nella cui circoscrizione il professionista ha la propria residenza.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo di Chimici e Fisici; ma è consentito il trasferimento da un Albo all’altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DI PROFESSIONISTI GIA’ ISCRITTI NELLA SEZIONE B

L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio, previo superamento del relativo Esame di Stato, può essere iscritto alla seziona A del medesimo Albo professionale. Non essendo possibile essere iscritti contemporaneamente in due Albi, l’iscrizione alla sezione A comporta l’automatica cancellazione dalla sezione B dell’Albo stesso. L’iscrizione alla sezione A di un Chimico/Fisico già iscritto alla sezione B è da ritenersi come nuova iscrizione e come tale va trattata. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che il professionista, nel momento in cui decide di passare dalla sezione B alla sezione A dell’Albo, dovrà pagare nuovamente la tassa di concessione governativa prevista per l’iscrizione all’albo, poiché la stessa permette l’esercizio della specifica attività professionale (risoluzione n. 59/2006). Pertanto la tassa di concessione governativa è dovuta per l’iscrizione in ogni sezione dell’Albo.

TRASFERIMENTO

L’iscritto all’Albo di un Ordine territoriale che intenda trasferirsi ad altro Ordine, causa cambio residenza o trasferimento del domicilio professionale seguirà la seguente procedura:

Presentare la domanda di trasferimento all’Ordine di destinazione, allegando il certificato di residenza o autocertificazione della residenza o dell’elezione del domicilio professionale e fotocopia della carta d’identità;

Assicurarsi di essere in regola con i versamenti delle quote di iscrizione (all’Ordine territoriale e alla Federazione Nazionale);

Rimanere in attesa di ricevere comunicazioni sia dall’Ordine “a quo” che dall’Ordine dove l’iscritto ha richiesto il trasferimento;

Restituire all’Ordine di provenienza il sigillo professionale (se in possesso) e del tesserino di riconoscimento, provvedere al pagamento delle spese e dei diritti di segreteria.

SERVIZI

La Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e Fisici provvede a fornire agli iscritti diversi servizi come ad esempio la posta elettronica certificata.

ENTE DI RIFERIMENTO