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PROFESSIONE CHIMICO

Le professioni di Chimico e di Fisico sono professioni sanitarie vigilate dal Ministero della Salute costituzionalmente protette tutelate a livello europeo quindi si rende obbligatoria l’iscrizione all’Albo.

OGGETTO DELLA PROFESSIONE - CHIMICO

Il DPR 328/2001, all’art. 36, descrive sinteticamente quali siano le attività tipiche della Professione di Chimico:

Art. 36 (Attività professionali)
1. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l’uso di metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
 b) direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
 c) studio e messa a punto di processi chimici;
 d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
 e) verifiche di pericolosità o non pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
 b)direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
 c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;
 d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
 e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonchè il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;
 f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
 g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
 h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
 m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;
 n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Per professioni sanitarie la Formazione è assolta mediante conseguimento di ECM.

PREVENZIONE INCENDI

La FNCF fa parte della Rete delle Professioni Tecniche che gestisce la formazione e la disciplina di questa figura professionale.

CHIMICO EUROPEO

L’Europa assegna ai professionisti della chimica, la qualifica di Chimico Europeo (EurChem), che viene certificata dal Comitato per l’Iscrizione del Chimico Europeo (CICE/ECRB).

Questa nomina può essere conferita solamente a coloro che siano iscritti alle Organizzazioni di Chimici facenti parte del CICE/ECRB. Viene richiesto inoltre il possesso di titoli accademici e di esperienza professionale verificata.

Così facendo si certifica che il soggetto è in possesso di un alto livello di know-how tecnico e pratico al fine di supportarne la mobilitazione all’interno dell’Unione Europea.

Il titolo EurChem segue il nome come del resto avviene anche per altri riconoscimenti simili (PhD, MSc).